Le disposizioni del Codice del lavoro francese relative all’obbligo del datore di lavoro italiano di organizzare elezioni professionali non sono esenti dagli adeguamenti apportati dalle ordinanze governative alla luce della crisi sanitaria della Covid-19.
In considerazione delle difficoltà di organizzazione di tali elezioni da parte dei datori di lavoro, il Governo francese, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 2020-290 del 23 marzo 2020, ha adottato alcune misure relative all’interruzione o al rinvio di tale obbligo.
I – Processo elettorale in corso? Sospensione
Nel caso in cui la società italiana avesse iniziato il processo elettorale prima del 3 aprile 2020, il processo elettorale sarà sospeso fino ad una data fissata a 3 mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.
Se tale sospensione ha effetto, in linea di principio, a partire dal 12 marzo 2020, tale data può essere rinviata alla data in cui è stata espletata una delle formalità se questa è avvenuta prima del 3 aprile 2020.
Le formalità di cui all’articolo 1 della suddetta ordinanza riguardano, ad esempio:
- l’informazione del personale sull’organizzazione delle elezioni professionali,
- l’invito ai sindacati a negoziare il protocollo pre-elettorale e a presentare le liste dei candidati,
Non appena la procedura elettorale viene sospeso, i vari termini, e in particolare quelli per il rinvio all’amministrazione o al giudice in caso di contestazione delle elezioni, sono sospesi.
Al contrario, i risultati del primo turno non sono influenzati se la sospensione avviene tra il primo e il secondo turno delle elezioni: la rappresentatività delle organizzazioni sindacali rilevata dopo il primo turno, se questo si è svolto prima del 12 marzo 2020, non è quindi messa in discussione.
Tale sospensione non ha inoltre alcun effetto sui risultati del primo o del secondo turno quando si è svolto tra il 12 marzo 2020 e il 3 aprile 2020, essendo specificato che le condizioni di elettorato e di eleggibilità sono valutate alla data di organizzazione di ciascuna delle tornate di voto, il che può obbligare i datori di lavoro a valutare nuovamente tali condizioni.
II – Il processo elettorale che deve ancora essere organizzato? Rinvio
Nel caso in cui le elezioni dovessero svolgersi dopo il 3 aprile, l’obbligo di avviare la procedura elettorale è rinviato e dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
Il rinvio di tale obbligo vale anche per i datori di lavoro che avrebbero dovuto farlo prima del 3 aprile, ma non l’hanno fatto.
Inoltre, il datore di lavoro è esonerato dalle elezioni suppletive se il mandato dei membri del CSE scade meno di 6 mesi dopo la data di fine della sospensione della procedura elettorale, indipendentemente dal fatto che il processo elettorale sia stato avviato o meno prima della sospensione stessa.
In ultima analisi, in caso di sospensione o rinvio della procedura elettorale, la rappresentanza dei dipendenti in azienda rimane invariata. Anche le misure per la proroga dei mandati sono state previste dall’ordinanza: quando, a causa della sospensione o del rinvio del processo elettorale, nell’ambito delle misure di emergenza sanitaria, i mandati in vigore il 12 marzo 2020 non sono stati rinnovati, essi vengono prorogati fino alla proclamazione dei risultati del primo o, se del caso, del secondo turno delle elezioni.