FORZA MAGGIORE ED ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA NEL DIRITTO FRANCESE: schema pratico

FORZA MAGGIORE

POSSIBILI ECCEZIONI PREVISTE DALLE PARTI NEL CONTRATTO:

  • Le parti sono libere di definire nel contratto la nozione di forza maggiore specificando ciò che è o non è considerato un caso di forza maggiore dalle parti (in particolare un’epidemia).
  • Le parti possono prevedere nel contratto gli effetti e le conseguenze del verificarsi di un caso di forza maggiore sull’esecuzione del contratto (obbligo di informazione; eventuali adeguamenti; termine prima dell’eventuale risoluzione del contratto, ecc.)

ECCESIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA

POSSIBILI ECCEZIONI PREVISTE DALLE PARTI NEL CONTRATTO:

  • Le parti possono escludere l’applicazione dell’articolo 1195 del Codice Civile che prevede quanto segue : “Se un cambiamento di circostanze imprevedibile al momento della conclusione del contratto rende l’adempimento eccessivamente oneroso per una parte che non aveva accettato di assumersi il rischio, tale parte può chiedere la rinegoziazione del contratto all’altra parte. Essa continua ad adempiere ai suoi obblighi durante la rinegoziazione.Se la rinegoziazione viene rifiutata o non riesce, le parti possono concordare di risolvere il contratto, alla data e alle condizioni da esse stabilite, oppure possono chiedere al tribunale di adattarlo di comune accordo. Se non viene raggiunto un accordo entro un termine ragionevole, il tribunale può, su richiesta di una delle parti, rivedere o risolvere il contratto, alla data e alle condizioni da esso stabilite3.

IN ASSENZA DI PREVISIONI CONTRATTUALI: APPLICAZIONE DEL CODICE CIVILE

FORZA MAGGIORE

Il caso di forza maggiore è definito dall’articolo 1218 del Codice Civile: “Si ha forza maggiore in materia contrattuale quando un evento al di fuori del controllo del debitore, che non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto e i cui effetti non possono essere evitati con misure adeguate, impedisce al debitore di adempiere alla sua obbligazione. »

Le condizioni di forza maggiore sono quindi :

  • L’esistenza di un evento al di fuori del controllo del debitore (esteriorità);
  • che non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto (imprevedibilità);
  • e i cui effetti non possono essere evitati con misure adeguate (irresistibilità).

La mera esistenza di un’epidemia come quella del Coronavirus non è di per sé sufficiente a costituire un caso di forza maggiore.

La parte che invoca la forza maggiore dovrà quindi dimostrare che la situazione che si trova ad affrontare costituisce effettivamente un caso di forza maggiore.

In pratica, i tribunali francesi valutano, in base alle proprie circostanze, se le tre condizioni previste dall’articolo 1218 del Codice civile sono soddisfatte.

L’imprevedibilità dell’epidemia di Coronavirus sarà senza dubbio valutata in base alla data di conclusione del contratto. Potrebbe essere più difficile da accettare quando i primi casi si sono verificati in Europa, e più specificamente in Francia, e probabilmente darà luogo a discussioni.

Per quanto riguarda l’irresistibilità, dovrà essere dimostrato che non esistono soluzioni alternative, che non è in grado di attuare misure adeguate che le consentano di adempiere ai suoi obblighi.

QUALI SONO GLI EFFETTI SUL CONTRATTO ?

Se l’evento è analizzato come caso di forza maggiore, due situazioni sono previste dall’art. 1218 comma 2 del codice civile a seconda che l’impedimento sia temporaneo o permanente:

  • Se l’impedimento è temporaneo, l’adempimento dell’obbligazione è sospeso, a meno che il ritardo che ne deriva non giustifichi la risoluzione del contratto.
  • Se l’impedimento è permanente, il contratto viene risolto per effetto di legge e le parti sono liberate dai loro obblighi.

ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA:

Se la presenza di un caso di forza maggiore appare discutibile, le parti possono tentare di invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di circostanze impreviste.

Contrariamente alla forza maggiore, l’eccessiva onerosità sopravvenuta non consente a una parte di sospendere i propri obblighi, ma di richiedere una rinegoziazione del contratto. Se tale richiesta fallisce, le parti possono chiedere al giudice di adattare, rivedere o risolvere il contratto.

La parte che subisce le conseguenze dell’epidemia dovrà sostenere che tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del contratto, ma soprattutto che l’esecuzione dell’obbligazione è diventata molto difficile.

CLAUSOLE PENALI E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

L’Ordinanza del 25 marzo 2020 n°2020-306 il Governo ha precisato in particolare che le penalità, le clausole penali, le clausole risolutive e le clausole che prevedono la decadenza, quando hanno lo scopo di sanzionare l’inadempimento di un obbligo entro un determinato termine, si considerano non entrate in vigore o entrate in vigore, se tale termine scade entro un mese dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria fissata al 24 maggio 2020, cioè se il termine scade prima del 24 giugno 2020.

BUONA FEDE CONTRATTUALE:

Durante le discussioni e gli scambi sulle conseguenze dell’epidemia di Coronavirus, le parti devono in ogni caso tenere presente il necessario rispetto dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto, al quale le parti non possono derogare (art. 1104 del Codice Civile).

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