Recenti decisioni della Corte di Cassazione francese in materia di Mobbing

Un datore di lavoro che omette di condurre un’indagine dopo la denuncia di mobbing da parte di un dipendente viola il suo obbligo di prevenzione, anche se i fatti non sono accertati (Cass. soc., 27 novembre 2019, n. 18-10.551).

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Il fatto che un datore di lavoro modifichi i doveri di una dipendente al suo ritorno dal congedo parentale non dà luogo a una presunzione di mobbing . D’altra parte, il fatto di affidare alla dipendente, al rientro dal congedo parentale, solo compiti amministrativi e di segreteria non legati alle sue precedenti mansioni contabili può costituire un elemento che suggerisce l’esistenza di una discriminazione indiretta in base al sesso (Cass. soc., 14 novembre 2019, n. 18-15.682).

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La divisione penale della Corte di Cassazione non richiede l’intenzione di nuocere per caratterizzare il reato di mobbing (Cass. crim., 13 novembre 2019, n. 18-85.367).

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Il fatto che non siano accertati gli atti di mobbing denunciati da una dipendente non è sufficiente a dimostrare che essa ha agito in malafede (Cass. soc., 8 gennaio 2020, n. 18-14.807).
La malafede deriva dalla conoscenza da parte del dipendente della falsità dei fatti denunciati. In quanto tale, non è necessaria l’intenzione di nuocere per considerarla esistente (Cass. soc., 11 dicembre 2019, n. 18-18.207).

 

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