Tempo parziale e calcolo degli effettivi ai fini della nomina dei rappresentanti del personale

Come devono essere presi in conto i dipendenti a tempo parziale per il calcolo dell’organico dell’azienda?
Per l’inclusione dei dipendenti a tempo parziale nel calcolo dell’organico aziendale, spetta al giudice, in caso di controversia, verificare che l’inclusione delle ore indicate nel loro contratto di lavoro corrisponda alla durata del lavoro mensile effettivamente svolto dagli interessati.

Ai sensi dell’articolo L 1111-2 del codice del lavoro, questi lavoratori dipendenti sono presi in considerazione dividendo l’importo totale delle ore indicate nel loro contratto di lavoro per l’orario di lavoro legale o contrattuale(Cass. soc. 20-7-1983 n. 82-60.377 P).

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che questi dipendenti possono essere conteggiati nel personale solo in proporzione alle ore stabilite nel loro contratto di lavoro, purché siano effettivamente dipendenti a tempo parziale ai sensi del Codice del lavoro, il giudice deve quindi verificare, in caso di contestazione, che l’orario di lavoro mensile effettivamente prestato dagli interessati sia inferiore al massimale legale (Cass. soc. 7-3-1990 no 89-60.156 P: RJS 4/90 no 311).

Pertanto, i giudici di merito devono riferirsi alla durata del lavoro effettivamente svolto dall’interessato e non limitarsi alla durata indicata nel suo contratto Ciò è confermato dalla Camera sociale della Corte di cassazione nella sentenza del 25 settembre 2019. 

Nel caso di specie, un datore di lavoro, ritenendo che il numero di dipendenti della sua azienda fosse inferiore a 50, aveva presentato al tribunale distrettuale una domanda di annullamento della nomina di un rappresentante di una sezione sindacale. Tuttavia, il giudice ha rilevato che, nella dichiarazione fornita dal datore di lavoro, che indica una soglia compresa tra 48,10 e 57,41 dipendenti negli ultimi 12 mesi, non erano state prese in considerazione le ore di lavoro degli insegnanti a tempo parziale, che al di là delle ore contrattuali, prestavano la propria attività nell’ambito dei tirocini offerti agli studenti. Il tribunale ha giustamente dedotto da ciò che il datore di lavoro non avesse dimostrato che la soglia dei dipendenti era inferiore ai 50 dipendenti nel periodo oggetto della controversia, poiché alcune ore lavorate da dipendenti a tempo parziale erano state “dimenticate”. Come sottolinea anche questa sentenza, in caso di controversia, spetta al datore di lavoro provare che la soglia del personale dell’impresa o dello stabilimento è inferiore a quella che consente la nomina di un rappresentante dei lavoratori (ad esempio: Cass. soc. soc. 24-5-2006 n. 04-44.939 F-D : RJS 8-9/06 n. 960; Cass. soc. 27-1-2010 n. 09-60.249 F-D : RJS 4/10 n. 352).

 

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