Novità in materia di prova delle ore di straordinario da parte del dipendente

 

Corte di Cassazione Francese 4 settembre 2019, n° 18-10.541

Non è necessario che il dipendente fornisca un conteggio esatto delle ore di lavoro straordinario per richiedere il loro pagamento al datore di lavoro.

Un dipendente che richiede il pagamento delle ore di lavoro straordinario davanti al giudice non è tenuto a produrre un conto settimanale di tali ore a sostegno della sua richiesta.

In caso di controversia relativa all’esistenza o al numero di ore di lavoro prestate, e in particolare quando il dipendente richiede al proprio datore di lavoro il pagamento delle ore di lavoro straordinario, l’onere della prova non ricade specificamente su nessuna delle due parti (Codice del lavoro francese, art. L. 3171-4).

La questione della prova in termini di orario di lavoro costituisce un’importante fonte di controversie.
Il lavoratore deve fornire in anticipo al giudice elementi che possano sostenere la sua richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario e che siano sufficientemente precisi da consentire al datore di lavoro di rispondere.
Il datore di lavoro deve, da parte sua, fornire al giudice gli elementi atti a giustificare le ore effettivamente prestate dal dipendente.

È alla luce di tutti questi elementi che il giudice forma la sua condanna dopo aver ordinato, se necessario, tutti gli atti istruttori che ritiene utili (Codice del lavoro francese., art. L. 3171-4).

La natura degli elementi che il lavoratore può fornire a sostegno della sua richiesta non é rigorosa e la Corte di Cassazione accetta elementi che possano anche lasciare presumere la realizzazione di straordinari, in quanto le informazioni relative al calcolo dell’orario di lavoro sono generalmente in possesso del datore di lavoro.
Pertanto, una semplice dichiarazione manoscritta dell’orario di lavoro (Cass. soc. soc., 24 novembre 2010, n. 09-40.928) o un foglio di viaggio e delle attestazioni di testimoni (Cass. soc., 16 maggio 2012, n. 11-14.268) forniti da un dipendente sono sufficienti a sostenere la sua richiesta.

Nella controversia sottoposta all’esame della Suprema Corte, una corte d’appello aveva respinto la richiesta di un dipendente di pagamento del lavoro straordinario per il fatto che non aveva prodotto un conteggio settimanale a sostegno della sua richiesta. Per la Corte di Cassazione, se spetta al lavoratore sostenere la sua richiesta fornendo informazioni sufficientemente precise da consentire al datore di lavoro di rispondere, “non gli è richiesto, per soddisfare tale requisito, di produrre un rendiconto settimanale”.

La produzione da parte del dipendente delle sue schede di servizio e delle buste paga, che dimostravano che a volte veniva pagato per 12 ore di lavoro giornaliero, senza pagamento di ore di lavoro straordinario, mentre il suo contratto di lavoro prevedeva 9 ore di giornate lavorative e un aumento salariale a partire dalla decima ora era sufficiente.

 

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