Presa in conto del saldo del DIF, colloquio professionale, carta BTP: panoramica delle principali modifiche previste dall’ordinanza del 21 agosto.
DIF
Le ore acquisite nell’ambito del diritto individuale alla formazione (DIF) che dovevano essere utilizzate nel quadro del conto personale di formazione (CPF) prima del 1° gennaio 2021 non andranno più perse. L’ordinanza sopprime tale termine. L’estinzione del saldo del DIF al 1° gennaio 2021 è pertanto abrogata.
Per beneficiare di questo saldo, il dipendente deve, tuttavia, inserire l’importo dei suoi diritti sul sito web “moncompteactivite.gouv.fr” entro il 31 dicembre 2020. Saranno poi mantenuti a tempo indeterminato, ma entro i limiti del plafond.
nota: come promemoria, dal 1° gennaio 2019 il conto personale di formazione (CPF) è stato registrato in euro e non più in ore. Le ore acquisite nell’ambito della DIF al 31 dicembre 2018 sono state convertite in euro. L’importo orario che consente la conversione di queste ore è stato fissato a 15 euro con decreto del 14 dicembre 2018. Il dipendente può così convertire un massimo di 120 ore registrate ai sensi della DIF (in sei anni), vale a dire 1.800 euro.
Un periodo transitorio per il colloquio professionale
Nel 2020, i datori di lavoro organizzeranno il primo colloquio état des lieux””, previsto ogni sei anni e introdotto dalla legge del 2014 e poi riorganizzato dalla Legge Avenir del 5 settembre 2018 (C. trav., art. L. 6315-1, II). Questo colloquio, che si svolge ogni 6 anni, ha lo scopo di fornire una sintesi del background professionale del dipendente. Se durante questo colloquio risulta che il dipendente non ha beneficiato di tutti i colloqui professionali richiesti (biennale, colloquio ogni 6 anni….) e di una formazione non obbligatoria, l’azienda di almeno 50 dipendenti deve contribuire con 3000 euro al conto personale di formazione (C. trav., art. L. 6323-13 e r. 6323-3).
L’ordinanza del 21 agosto 2019 stabilisce un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2020, affinché le imprese con almeno 50 dipendenti rispettino l’obbligo di organizzare colloqui periodici e di formare i propri dipendenti, evitando così la sanzione. Ma dal 1° gennaio 2021, i datori di lavoro dovranno giustificare che i dipendenti hanno ricevuto tutti i colloqui professionali richiesti e che hanno ricevuto almeno una formazione non obbligatoria nei sei anni precedenti.
Il CPF per la transizione professionale si apre a un nuovo pubblico
Il CPF per la transizione professionale (C. trav., art. L. 6323-17-1), che sostituisce il congedo di formazione individuale dal 1° gennaio 2019, è ora aperto ai lavoratori temporanei e intermittenti dell’industria dello spettacolo. La legge sul futuro professionale non conteneva disposizioni specifiche per queste categorie di personale: attualmente esse sono soggette alle stesse regole degli altri dipendenti al termine dei loro contratti a tempo determinato, ossia: devono aver lavorato 24 mesi consecutivi o non negli ultimi cinque anni, di cui quattro mesi con contratti a tempo determinato negli ultimi 12 mesi. Un decreto del Consiglio di Stato determinerà le condizioni per l’apertura e la presa in carico dei progetti di transizione professionale.
Adeguamenti relativi all’apprendistato
Sono state apportate diverse modifiche al sistema di apprendistato:
viene ripristinata la possibilità per il coniuge collaboratore di assumere la funzione di maître d’apprentissage;
in caso di rottura del contratto, ai giovani che continuano a seguire una formazione nell’ambito delle CFA sarà concesso lo status di “tirocinante di formazione professionale”, entro il limite di sei mesi. Questo permetterà loro di avere una copertura previdenziale;
la durata della formazione può essere superiore alla durata del ciclo di formazione per “tenere maggiormente conto della formazione dei giovani, come, ad esempio, l’integrazione degli apprendisti nel servizio nazionale universale”;
Il “preapprendistato” può essere “finanziato dallo Stato nell’ambito, ad esempio, del piano di investimento in competenze ;il datore di lavoro è tenuto a trasmettere il contratto di apprendistato al suo operatore di competenze (Opco). E’ quest’ultimo che lo deposita presso il servizio dedicato.
carta BTP : doppia multa per i datori di lavoro
I datori di lavoro francesi che impiegano lavoratori edili (o i datori di lavoro stabiliti al di fuori della Francia che distaccano lavoratori edili in Francia) devono fare una dichiarazione per ottenere una carta d’identità professionale (“carta BTP”). In caso di violazione, il datore di lavoro è passibile di un’ammenda amministrativa. L’ordinanza aumenta l’importo massimo dell’ammenda. In precedenza, l’ammenda massima era stata fissata a 2.000 euro per dipendente in caso di semplice infrazione e a 4.000 euro in caso di recidiva entro un anno. Tale massimale è ora fissato a 4.000 euro per dipendente e a 8.000 euro in caso di recidiva entro due anni. L’importo massimo dell’ammenda inflitta è fissato a 500.000 euro.