Novità importanti in materia di distacco in Francia introdotte dal decreto n° 2019-555 del 4 giugno 2019

Il decreto n°2019-555 del 4 giugno 2019 ha precisato le condizioni per l’alleggerimento delle formalità applicabili in caso di distacco dei lavoratori.

A contare dal 1° luglio 2019, il contenuto della dichiarazione preventiva di distacco sarà semplificato ed integrerà la designazione da parte del datore di lavoro di un rappresentante in Francia, che faceva oggetto, finora, di un documento specifico.

Viene inoltre previsto che i datori di lavoro che distaccono uno o più dipendenti per delle prestazioni ed operazioni di corta durata, o nel quadro di eventi puntuali sono dispensati dall’obbligo di redigere una dichiarazione preventiva.

1.I nuovi termini di trasmissione dei documenti in caso di controllo da parte dell’Ispezione del lavoro

Quando il distacco é realizzato per conto di un datore di lavoro senza che esista un contratto tra quest’ultimo ed il destinatario, i documenti richiesti dall’Ispettore, devono essere presentati immediatamente salvo per il documento che attesta la visita medica realizzata nel paese di origine, e i documenti richiesti per assicurare l’esercizio di un’attività reale e sostanziale del distaccante nel suo Paese di origine. Tali documenti possono, infatti, essere presentati nel termine di 15 giorni massimo (R1263-1-1 Codice del lavoro francese).

Quando, invece, il distacco é realizzato per delle prestazioni di corta durata

  • sia per conto del datore di lavoro e sotto la sua direzione, sia nel quadro di un contratto concluso tra quest’ultimo e il destinatario della prestazione in Francia ;
  • sia tra stabilimenti della stessa società, o tra società di uno stesso gruppo;
  • sia nel quadro di eventi puntuali (vedi tabella sotto)

tutti i documenti indicati all’articolo R1263-1 del Codice del lavoro  devono essere presentati all’Ispezione del lavoro entro 15 giorni.

2. Le dispense della dichiarazione preventiva e la designazione di un rappresentante sul territorio nazionale

In applicazione dell’articolo  L1262-6 del codice del lavoro  , il datore di lavoro di un dipendente distaccato é dispensato dall’inviare una dichiarazione preventiva di distacco e di designare un rappresentante sul territorio francese nei seguenti casi :

 

Attività Durata massima Eccezione
Artisti 90 giorni massimo su un periodo di 12 mesi consecutivi montaggio, smontaggio, installazione provvisoria; ristorazione, trasporti, sorveglianza e sicurezza.
Sport (sportivi, arbitri…) 90 giorni massimo su un periodo di 12 mesi consecutivi Idem
Apprendisti in mobilità temporanea 12 mesi consecutivi  /
Colloqui, seminari, manifestazioni scientifiche, attività di insegnamento da parte di professori e ricercatori invitati 12 mesi consecutivi  /

 

3. La designazione del rappresentante sul territorio francese

La designazione del rappresentante della società sul territorio francese deve essere effettuata nella dichiarazione di distacco depositata prima del distacco. Questa designazione non é più oggetto di un documento scritto particolare, ma deve coprire l’integralità del periodo durante il quale i dipendenti sono distaccati in Francia (articlolo R1263-2-1 del Codice del lavoro).

4. Obbligo di vigilanza dell’appaltatore e dei committenti

L’appaltatore o il committente che stipula contratti con un datore di lavoro stabilito al di fuori della Francia deve chiedergli prima dell’inizio del distacco:

l’avviso di ricevimento della dichiarazione di distacco rilasciata dal servizio “SIPSI” del ministero del Lavoro e non più una copia di tale dichiarazione;
una dichiarazione sull’onore che certifichi che l’altra parte ha eventualmente pagato le somme dovute per le ammende previste in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli L1263-6, L1264-1, L1264-2 e L8115-1 del codice del lavoro. Tale dichiarazione deve includere il nome, cognome e ragione sociale del contraente e la firma del suo rappresentante legale, al posto della copia che designa il rappresentante del datore di lavoro sul territorio.

L’appaltatore o il committente deve ricevere dal datore di lavoro del lavoratore dipendente una copia della dichiarazione inviata prima del distacco all’ispettorato del lavoro. Se tale copia non viene trasmessa, L’appaltatore o il committente deve fare una dichiarazione all’unità territoriale competente tramite il servizio “SIPSI” del Ministero del Lavoro.

Per quanto riguarda le informazioni da inserire nella presente dichiarazione (articolo R1263-14 del codice del lavoro), non è più necessario indicare il numero di identificazione SIRET dell’appaltatore o del committente.

 

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