Con diverse decisioni pronunciate lo stesso giorno, la Corte di Cassazione ( Cass. Soc. 27 mars 2019 n° 17-21.543) ha fornito importanti chiarimenti sul regime di riqualificazione del tempo parziale in tempo pieno.
Qual è la sanzione per il mancato rispetto del termine di preavviso in caso di modifica della ripartizione della durata del lavoro tra i giorni della settimana o le settimane del mese?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il mancato rispetto di tale termine comporta la riqualificazione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno solo quando il lavoratore non è in grado di prevedere il ritmo a cui dovrebbe lavorare ed è obbligato a rimanere a disposizione costante del datore di lavoro. Questa é l’ipotesi, per esempio, in cui l’orario di lavoro cambia costantemente, oppure l’orario di lavoro concordato viene spesso superato,
senza che il datore di lavoro dimostri che il termine di preavviso contrattuale è stato rispettato.
E’ invece esclusa qualsiasi riqualificazione per i dipendenti sottoposti ad un’unica variazione dell’orario di lavoro, quando non é stato impedito loro di prevedere il ritmo di lavoro e sono rimasto alla disposizione permanente del datore di lavoro.
Il regime dei forfait jours esclude l’applicazione delle disposizioni giuridiche specifiche del lavoro a tempo parziale?
La Suprema Corte ha risposto positivamente, affermando che “i dipendenti che hanno concluso un accordo di forfaits jours annuali il cui numero è inferiore a 218 giorni, non possono essere considerato come dipendenti a tempo parziale”.
Il ricorrente era stata assunto con un contratto di lavoro a tempo parziale a tempo determinato, il 1° febbraio 2005. In data 1° aprile 2007, le parti avevano stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in base al quale il dipendente era sottoposto ad un forfait jours di 131 giorni con effetto retroattivo a partire dal 1° agosto 2005.
Dopo il licenziamento, il dipendente ha chiesto in particolare dinanzi al tribunale del lavoro la riclassificazione del suo contratto come contratto a tempo pieno, in quanto costretto a rimanere a disposizione permanente del datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha rifiutato la sua richiesta che era volta a far riconoscere l’applicazione del regime giuridico del lavoro a tempo parziale ad un accordo su un forfait jours ridotto, inferiore ai 218 giorni
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