Le operazioni commerciali che comportano il trasferimento di attività da un datore di lavoro all’altro sollevano necessariamente la questione del destino dei dipendenti che esercitano le proprie funzioni nell’attività ceduta.
L’articolo L. 1224-1 del Codice del lavoro francese prevede che in caso di cambiamento della situazione giuridica del datore di lavoro, in particolare per successione, vendita, fusione, etc. tutti i contratti di lavoro in corso al giorno del cambiamento passano al il nuovo datore di lavoro.
E se il datore di lavoro trasferisce solo una parte della sua attività?
Il trasferimento parziale dell’attività può derivare da diverse situazioni quali: il trasferimento da parte della società cedente di una parte della sua attività o di uno stabilimento , il conferimento parziale di attivo, la scissione della società, la perdita di un mercato, la perdita di rappresentanza di un marchio, la perdita di una concessione di attività…. Può essere previsto o, al contrario, subito dalla società cedente.
Se le attività trasferite e le attività mantenute costituiscono ciascuna un’entità economica autonoma (l’entità economica autonoma è, ai sensi della giurisprudenza, un insieme organizzato di persone ed elementi materiali o immateriali (risorse materiali, clientela, ecc. che consentono l’esercizio di un’attività economica che persegue un obiettivo specifico), cosa succede ai dipendenti assegnati in parte a ciascuna di queste attività?
In tale contesto, la Corte di Cassazione ha deciso che questi dipendenti sono passati, in parte, al servizio dell’acquirente di tali attività (Cass. soc. 14 maggio 1997, n. 94-40.227, Bull. civ. V, n. 169).
Il contratto è stato così suddiviso, frazionato, tra due datori di lavoro.
La Corte di cassazione in passato aveva previsto che, quando un dipendente è assegnato al 40% delle sue funzioni all’attività trasferita, il suo contratto è trasferito pazialmente al cessionario e l’atto di trasferimento non puo’ impedire l’applicazione dell’articolo L. 1224-1 del codice del lavoro (Cass. soc. del 2 maggio 2001, n. 99-41.960).
Di conseguenza, il trasferimento parziale del contratto si applicava, se le condizioni erano soddisfatte, indipendentemente dalle conseguenze ( due datori di lavoro per un solo dipendente, divisione del tempo lavorativo tra le due attività etc..)
La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione sembra pero’ riconsiderare la possibilità di un trasferimento parziale del contratto.
La Corte di Cassazione (Cass. soc. 21-9-2016 n° 14-30.056 , Cass. soc; 23-5-2017 n. 15-29.194) chiarisce in parte la situazione, indicando che, in caso di trasferimento parziale dell’attività, il contratto di lavoro di un lavoratore è trasferito al nuovo datore di lavoro solo se egli svolge la parte essenziale delle sue funzioni all’interno dell’entità trasferita.
In caso contrario, deve continuare con il datore di lavoro originario.
La giurisprudenza, non ha pero’ definito cosa si intende per esercizio sostanziale o essenziale delle funzioni e cio’ viene valutato caso per caso dal giudice.
Quello che sembrerebbe quindi essere escluso é la possibilità di un trasferimento parziale del contratto di lavoro e quindi della suddivisione del contratto tra due diversi datori di lavoro
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