L’art. L. 442-6-I-5 del Codice del commercio francese stabilisce che il contraente professionista che recede brutalmente da una relazione commerciale stabile con il suo partner, senza rispettare un congruo preavviso scritto, è tenuto a risarcire il danno subito dal contraente leso. Questa peculiarità dell’ordinamento francese, in tema di recesso dai contratti commerciali, coesiste con il principio secondo cui è riconosciuta la facoltà di recedere dai contratti a tempo indeterminato come accade, pure, nell’ordinamento italiano.
La disposizione menzionata si rivolge a tutte le parti di un contratto che esercitino un’attività commerciale: secondo quanto statuito dalla giurisprudenza francese, si applica a qualsivoglia tipo di relazione contrattuale, precontrattuale, contrattuale, post contrattuale, a contratti scritti o accordi verbali, a durata determinata o indeterminata. Un ambito applicativo, dunque, molto ampio.
La relazione commerciale viene considerata stabile quando il contratto ha natura indeterminata, oppure qualora si susseguano più contratti a durata determinata.
La rottura può essere sia totale che parziale, infatti, può risultare, altresì, da una modifica dell’organizzazione delle modalità di distribuzione del fornitore, da una riduzione significativa dei rapporti commerciali o dalla modifica del tariffario. Due sole sono le ipotesi in cui tale rottura è autorizzata: in caso di forza maggiore e nell’eventualità che una delle due parti sia inadempiente. Senza discostarsi dalla severa impostazione del Codice, la giurisprudenza si è espressa precisando che una giusta causa può essere invocata solo se l’inadempimento è grave, ripetuto e persistente, nonostante i richiami della controparte.
Per quanto concerne la durata minima del preavviso, che deve comunicarsi per iscritto, l’art. L. 442-6-I-5 individua due elementi di cui il giudice deve tenere conto nello stabilire la sua eventuale illegittimità. In primo luogo la durata della relazione commerciale sottoposta alla sua attenzione e, secondariamente, gli usi del commercio in vigore e gli accordi interprofessionali che concernono quella specifica relazione commerciale. Nel concreto i parametri cui viene fatto riferimento sono molteplici: il settore professionale, la complessità tecnica dei prodotti, il tempo necessario per ammortizzare gli investimenti nel frattempo realizzati, la natura esclusiva della relazione, il tempo necessario per trovare nuovi sbocchi commerciali e per riorganizzare la sua attività ed, infine, viene valutato lo stato di dipendenza economica in cui si trova l’azienda vittima della rottura.
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