L’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia commerciale

L’agente commerciale che rifiuta di concludere un nuovo contratto al momento della scadenza del precedente non è privato del diritto all’indennità.

Per quanto riguarda le condizioni di indennità dell’agente commerciale in caso di cessazione delle sue relazioni con il mandante, il codice commerciale francese stabilisce che (C. com., art. L. 134-12 e L. 134-13):

  • da un lato, l’agente ha diritto ad un’indennità compensatrice come risarcimento del pregiudizio subito,
  • dall’altro tale indennità non è dovuta se la cessazione del contratto é di iniziativa dell’agente.

Secondo la giurisprudenza più recente, nel caso in cui l’agente rifiuti di concludere un nuovo contratto alla scadenza di quello precedente, l’indennità resta dovuta, non essendo tale cessazione considerata come proveniente da un’ iniziativa dell’agente.

La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la cessazione del contratto risultante da un’iniziativa dell’agente riguarda l’ipotesi della cessazione del contratto in corso, e non la mancata conclusione di un eventuale nuovo contratto.

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