Le piattaforme digitali collaborative, la sharing economy e le interazioni con il diritto del lavoro

 

 

Uber, Airbnb, BlaBlaCar, Le Cab, Chauffeur Privé, Airbnb, Deliveroo….Oggi più di 90.000 start up basano la propria attività su un sistema di sharing economy.

 

Ma che cos’é l’economia collaborativa ?

 

L’economia collaborativa è un’economia “da pari a pari”. Si basa sulla condivisione o lo scambio tra individui di beni (auto, alloggi, parcheggi, macchinari…), servizi (car pooling, fai da te, baby sitter, ristorazione ecc.) o conoscenze (corsi di informatica, comunità di apprendimento, ecc.), gratuitamente o dietro pagamento di un corrispettivo, attraverso una piattaforma digitale che mette in relazione i diversi utilizzatori.

 

Un po’ di numeri :

 

Da un’analisi di PricewaterhouseCoopers[1], il fatturato del settore della sharing economy è stimato a 20 miliardi di euro e arriverà a 302 miliardi di euro entro il 2025, con un tasso di crescita medio annuo del +36,4% !

 

Secondo la società di analisi statistiche e di mercato Sofres, l’89% della popolazione francese dichiara di aver almeno una volta utilizzato un sistema di commercio collaborativo ed un francese su due é esperto in questo tipo di pratiche commerciali e utilizza abitualmente le piattaforme digitali[2][i].

 

Come é disciplinata in Francia la sharing economy?

 

Il primo riconoscimento giuridico di questa nuova forma commerciale, si ha con la legge n. 2015/90 del 6 agosto 2015[3] , la famosa “loi Macron“.

L’articolo 134.di questa legge stabilisce il principio di un’informazione equa, chiara e trasparente sulle condizioni generali di utilizzo delle piattaforme di collaborazione.

 

Nello stesso anno, con la legge finanziaria, il legislatore francese ha, per la prima volta dato una definizione delle piattaforme collaborative, ai fini dell’applicazione di uno specifico regime fiscale: “tutte le società, ovunque esse siano stabilite, che collegano persone a distanza, per via elettronica, ai fini della vendita di beni, della prestazione di un servizio o dello scambio o della condivisione di beni o servizi”[4].

Con una legge del 2016, dall’emblematico nome di ‘legge per una Repubblica digitale[5] la definizione di piattoforme collaborative é stata precisata e introdotta nel Codice del Consumo: “E’ qualificato come operatore di una piattaforma collaborativa, qualsiasi persona fisica o giuridica che offra al pubblico, a titolo professionale, dietro compenso o a titolo gratuito, un servizio di comunicazione on line basato su:

1° Classificazione o indicizzazione, mediante algoritmi informatici, di contenuti, di beni o servizi offerti o messi on line da terzi;

 

2° Oppure la messa in relazione di più parti in vista della vendita di un bene, della fornitura di un servizio o dello scambio o della condivisione di un contenuto, di un bene o di un servizio[6].

In questa definizione allargata rientrano, quindi, anche i motori di ricerca e i social networks.

 

La stessa legge rinforza poi la lealtà e la trasparenza richieste agli operatori delle piattaforme digitali, imponendo una serie di obblighi di informazione in capo a tali operatori affinché ogni utente sia pienamente avvisato delle condizioni e termini del servizio fornito [7]

 

Gli interventi più recenti, in materia, sono stati a tutela dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività a favore delle piattaforme digitali di collaborazione.

Il codice del lavoro francese, modificato dalla legge n° 2016-1088 e da un decreto del 4 maggio 2017, ha definito il campo d’applicazione, il contenuto e le procedure per l’attuazione dei diritti sociali di cui devono usufruire tali lavoratori: diritto alla copertura assicurativa in caso di infortuni sul lavoro ( a carico, in parte, dell’operatore della piattaforma), accesso alla formazione professionale e diritti sindacali.

Alcune piattaforme, come Deliveroo e Uber, offrono oggi, in Francia, un’assicurazione che copre i rischi di infortuni sul lavoro gratuitamente e senza alcuna condizione sul fatturato.

 

A seguito di un accordo firmato tra governo e sindacati nella primavera del 2017, il sistema statale di assicurazione contro la disoccupazione prevede oggi un nuovo sussidio universale che consente ai lavoratori autonomi e agli imprenditori di beneficiare dell’assegno di disoccupazione e quindi di far fronte a un eventuale declino strutturale della loro attività.

 

I collaboratori delle piattaforme digitali sono davvero dei professionisti autonomi?

 

I nuovi modelli economici che abbiamo esaminato, rivoluzionando completamente la struttura dell’impresa e il coordinamento del lavoro, permettono la mobilizzazione di una forza lavoro temporanea e flessibile, la cui prestazione lavorativa é fondata su esecuzioni frazionate, “ a chiamata”.

 

A primo impatto tali forme di collaborazione potrebbero rientrare in fattispecie giuridiche ben conosciute e disciplinate, quali l’appalto, la subfornitura, l’esternalizzazione o la somministrazione di lavoro.

Ma a ben guardare, soprattutto nei casi emblematici dei fattorini o degli autisti, ci si puo’ trovare dinanzi a veri e propri contratti di lavoro dissimulati, senza rispetto della normativa a protezione dei lavoratori (orario di lavoro, minimi salariali, pagamento dei straordinari…).

 

I collaboratori delle piattaforme, sono spesso definiti dalle piattaforme stesse come “partners” che intervengono in un “marketplace”, ma l’utilizzo di terminologie inglesi, non riesce a celare quello che in alcuni casi é un vero e proprio rapporto di subordinazione .

 

Se esaminiamo i recenti casi giurisprudenziali dei fattorini dei servizi delle consegne di cibo a domicilio e degli autisti di servizi di noleggio con conducente, vi sono diversi elementi comuni che lasciano intravedere dei possibili abusi nell’ambito del diritto del lavoro.

 

Al “collaboratore”, al momento del primo accesso sulla piattaforma digitale, viene richiesto l’inserimento dell’anagrafica personale e l’accettazione di un contratto per adesione, che non offre alcuna possibilità di modifica o evoluzione.

Le asimettrie informative che regolano questo tipo di rapporto di lavoro desta diverse perplessità: i “partners”, a cui vengono imposte le tariffe (che possono variare a seconda del momento dell’intervento) e i tragitti da percorrere, non si vedono riconosciuti né straordinari né ferie, sono sottoposti ad un controllo di geolocalizzazione tramite GPS e possono essere sanzionati sulla base di un sistema di indicizzazione interno.

 

In pratica i poteri di controllo e quelli disciplinari sono basati su un sistema di rating interno, che colloca i collaboratori in uno specifico posto nella classifica interna della piattaforma e che si fonda su una combinazione di valori :reperibilità, numero di incarichi accettati, valutazione della clientela….

Il posizionamento del collaboratore ai livelli alti di questa classifica puo’ alzare la sua probabilità di essere chiamato a prestare il servizio mentre, al contrario, il posizionamento ai livelli inferiori puo’ determinare la sua espulsione dalla piattaforma.

 

La giurisprudenza francese in materia

 

I tribunali francesi, sollecitati dai collaboratori delle piattaforme digitali, che chiedevano il riconoscimento dello status di lavoratore dipendente ed i connessi vantaggi contrattuali, hanno individuato una serie di circostanze che permettono di riconoscere l’esistenza di un vero e proprio contratto di lavoro simulato.

 

In sostanza i giudici verificano se i criteri stabiliti dalla famosa sentenza Société Générale, per determinare l’esistenza di un vincolo di subordinazione, sono o meno presenti nel rapporto contrattuale tra il collaboratore ed il gestore della piattaforma. In base a tale sentenza“il rapporto di subordinazione è caratterizzato dallo svolgimento di lavori sotto l’autorità del datore di lavoro che ha il potere di impartire ordini e direttive, di controllarne l’esecuzione e di sanzionare l’inadempimento del proprio sottoposto. Il lavoro in un servizio organizzato può essere un indicatore di subordinazione in cui il datore di lavoro determina unilateralmente le condizioni in cui il lavoro viene svolto” [8].

 

La giurisprudenza ha cosi’ stabilito che i seguenti fattori, sono degli indizi, che lasciano presumere l’esistenza di un rapporto di lavoro tra il collaboratore e la piattaforma digitale (nella persona del suo rappresentante legale):

  • La piattaforma si accolla le spese ed assume i rischi connessi alla prestazione contrattuale offerta dal collaboratore
  • La piattaforma esercita un controllo specifico sulle modalità di esecuzione del servizio
  • La piattaforma gioca un ruolo primario nella selezione e nella formazione dei collaboratori
  • Non sono previste possibilità di modifica del contratto di collaborazione una volta che sia stato accettato

Nel caso specifico degli autisti, é stata poi riconosciuta l’esistenza di un contratto di lavoro nel caso in cui la piattaforma eserciti un potere disciplinare nei confronti dei drivers che non sono disponibili ad accettare delle corse, o che dopo averle accettate le cancellino.

Così, alla fine del 2016, la piattaforma Le Cab è stata condannata dinanzi ai tribunali del lavoro francesi, che hanno riqualificato come dipendente un autista che era era riuscito a dimostrare l’esistenza di un potere sanzionatorio e una reale mancanza di libertà nello sviluppo della sua clientela.

 

Alla fine del 2017, la Corte d’Appello di Parigi ha pronunciato un’altra sentenza di condanna che ha stabilito che la rottura del rapporto contrattuale, da parte della piattaforma, con conseguente esclusione del collaboratore, per violazione dell’obbligo di connessione alla piattaforma in specifiche fasce orarie; dimostrava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non di un rapporto di collaborazione autonoma.

Con sentenza del 29 gennaio 2018, il Tribunale del lavoro di Parigi ha, invece, respinto per la prima volta la richiesta di riqualificazione del contratto di un conducente di Uber in quanto era stato dimostrato che questi era libero di lavorare secondo gli orari e i giorni che gli convenivano.

 

Per quanto riguarda la posizione dei fattorini delle consegne a domicilio della piattaforma Take Eat Easy, il Tribunale del lavoro di Parigi con sentenza del 27 settembre 2017[9] ha escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, considerando che essi godevano della libertà di lavorare anche per altre piattaforme e crearsi una propria clientela.

 

Il riconoscimento dell’esistenza di un contratto di lavoro ha delle conseguenze patrimoniali non indifferenti: versamento del salario minimo previsto dal contratto collettivo e degli straordinari a partire dall’inizio della collaborazione sulla piattaforma, rimborso delle spese professionali, eventuale indennità di licenziamento e risarcimento del danno per lavoro occulto.

 

Collaboratori delle piattaforme di sharing economy: un nuovo status?

 

Nell’ottica della ricerca di una soluzione che ponga fine alle incertezze legate allo status di collaboratore di una piattaforma digitale, due economisti americani, Alan Krueger e Seth Harris[10], hanno identificato una terza categoria, che permetterebbe di applicare una serie di regole in materia di diritto del lavoro, diritto fiscale e sociale anche a questi collaboratori.

Tale status consentirebbe, in particolare, ai lavoratori di riunirsi in sindacati di categoria, per negoziare le proprie condizioni di lavoro.

 

Anche in Francia, sin dal 2008, un rapporto sul lavoro, detto “rapporto Antonmattei-Sciberras”, preconizzava la creazione di un terzo status tra lo statuto di lavoratore autonomo e quello indipendente e creava una protezione giuridica particolare.

Chi si oppone alla creazione di questa terza figura giuridica, ritiene che occorre evitare di moltiplicare le disposizioni particolari per determinate professioni ed attività, concentrandosi invece sulla creazione di un quadro più generale che tenga conto della eterogeneità delle organizzazioni di lavoro che si situano alle frontiere tra il lavoro dipendente e quello autonomo.

Cio’ per evitare complessità legate alla creazione di uno sistema troppo specifico, che non permetterebbe di prendere in conto il lavoro collaborativo, in tutte le sue diversità (pluriattività, micro-travail…) e sarebbe in ogni caso inadeguato alle evoluzioni tecnologiche che avranno un impatto nel lavoro futuro.

Secondo questi autori, in generale, sarebbe auspicabile andare oltre la dicotomia tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e pensare al diritto del lavoro e al diritto sociale al di là dei diritti dei lavoratori dipendenti. Per tutelare i lavoratori in collaborazione, occorrerebbe, quindi, secondo tale dottrina, riaffermare i diritti fondamentali applicabili a tutti i rapporti di lavoro.

A mio avviso, la creazione di una terza via, non esclude, comunque, il rischio di una domanda di riqualificazione in contratto di lavoro dipendente, nel caso in cui il rapporto di lavoro non fosse chiaramente definito.

Spetta pertanto a ciascun operatore di una piattaforma digitale garantire che i lavoratori abbiano una reale autonomia nello sviluppo dei loro clienti, orari e giorni di lavoro a libera scelta del lavoratore, in modo da non entrare in una relazione di subordinazione giuridica.

Quello che é ormai chiaro, in ogni caso, é che la società si evolve con l’impatto delle nuove tecnologie e il diritto del lavoro deve, in qualche modo, adeguarsi, inquadrando il settore dell’economia collaborativa.

 

 

 

[1] PwC Press Alert, departement comunication 12 mai 2015 https://fr.slideshare.net/polenumerique33/pwc-cdp-alerteeconomiecollaborative

[2] TNS Sofres « Nouvelles consommations, nouvelle confiance : Les français et la consommation collaborative » https://www.tns-sofres.com/sites/default/files/2013.11.14-confiance.pdf

[3] LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/6/2015-990/jo/texte

[4] Legge n. 2015-1785 del 29 dicembre 2015

[5] Loi n 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

[6] Articolo L. 111-7 Codice Consumo

[7] In concreto, a partire dal 1° gennaio 2018, ogni piattaforma deve includere, in una sezione specifica, direttamente e facilmente accessibile da tutte le pagine del sito e materializzata da un’indicazione o da un segno distintivo, le condizioni per il referenziamento nel sito, gli obblighi degli offerenti, i criteri di classificazione in caso di inadempimento, l’eventuale influenza sulla quotazione e sulla classificazione di un rapporto contrattuale, un legame patrimoniale o una remunerazione tra l’operatore e gli offerenti.. Inoltre, qualsiasi piattaforma che superi la soglia di cinque milioni di visitatori unici al mese calcolata sulla base dell’ultimo anno civile deve, a partire dal 1° gennaio 2019, sviluppare e diffondere presso i consumatori le buone pratiche commerciali che ha messo in atto.

Infine, chiunque raccolga, moderi o diffonda opinioni online dei consumatori è tenuto a fornire, in prossimità di tali opinioni, informazioni sull’esistenza o meno di una procedura di controllo, sulla data di pubblicazione di ciascuna opinione, nonché sui criteri di classificazione.

[8] Cass. soc. 13 novembre 1996, Société Générale

[9] https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/les-prud-hommes-une-loterie-pour-les-auto-entrepreneurs_1947652.html

[10] Alan Krueger e Seth Harris “A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twenty-First-Century Work: The “Independent Worker” http://www.hamiltonproject.org/assets/files/modernizing_labor_laws_for_twenty_first_century_work_krueger_harris.pdf

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