del 23 maggio 2017 [1], la Corte di cassazione francese ha dato indicazioni importanti ai fini del calcolo dell’indennità di licenziamento nel caso in cui, poco prima del licenziamento, il dipendente sia stato assente dal lavoro per malattia.
Di regola, la retribuzione di riferimento da prendere in considerazione per il calcolo dell’indennità di licenziamento corrisponde ad un dodicesimo della retribuzione degli ultimi dodici mesi prima del licenziamento, oppure ad un terzo della retribuzione degli ultimi tre mesi[2].
Nel caso di specie, una dipendente licenziata per incapacità ha contestato il calcolo dell’indennità di licenziamento effettuato dal suo datore di lavoro. A suo avviso, ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento, quest’ultimo non avrebbe dovuto prendere in considerazione il periodo di assenza per malattia, durante il quale la dipendente ha ricevuto solo una parte della sua retribuzione.
Tale ragionamento non è stato seguito dalla corte d’appello, la quale ha considerato che “in assenza di disposizioni che lo prevedono nella convenzione collettiva, la dipendente non può chiedere che l’ammontare delle indennità sia calcolato sulla base della retribuzione che avrebbe percepito se il contratto non fosse stato sospeso”.
La dipendente è però riuscita a vincere la causa davanti alla sezione sociale della Corte di cassazione, la quale ha considerato al contrario che “la retribuzione di riferimento da prendere in considerazione per il calcolo dell’indennità legale o convenzionale di licenziamento è, secondo la formula più vantaggiosa per il dipendente, quella degli ultimi dodici o tre mesi prima dell’assenza dal lavoro per malattia”.
Questa soluzione ha il merito di rispettare il principio della non-discriminazione, enunciato all’articolo L1132-1 del Codice del lavoro francese, in quanto neutralizza, per il calcolo dell’indennità di licenziamento, il periodo di assenza dal lavoro per malattia durante il quale la retribuzione del dipendente può subire una riduzione.
[1] Cass. Soc., 23/05/2017, n°15-22223.
[2] Art. R1234-4 del Codice del lavoro francese (Code du travail).
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